SONO PIGNORABILI I MOBILI CHE SI TROVANO ALL’INTERNO DI UNA CASA?

SONO PIGNORABILI I MOBILI CHE SI TROVANO ALL’INTERNO DI UNA CASA?

SONO PIGNORABILI I MOBILI CHE SI TROVANO ALL’INTERNO DI UNA CASA?

Il pignoramento mobiliare è un procedimento legale attraverso il quale un creditore può ottenere il sequestro e la vendita forzata dei beni mobili di un debitore al fine di soddisfare un debito non pagato. Questo processo viene avviato quando il creditore ottiene un titolo esecutivo, come ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo, che attesta il debito del debitore. L’ufficiale giudiziario viene incaricato di individuare e sequestrare i beni mobili del debitore, che possono includere oggetti di valore come automobili, gioielli, elettronica, mobili, ecc. Questi beni vengono quindi venduti all’asta e il ricavato viene utilizzato per soddisfare il debito del debitore nei confronti del creditore.

L’Ufficiale Giudiziario può ricercare i beni da pignorare nella casa del debitore?

Nello specifico, la domanda che più spesso mi viene rivolta è se il tavolo, le sedie, gli armadi ed i divani di casa sono o meno pignorabili.

L’art. 514 c.p.c. stabilisce quali beni all’interno della casa non possono essere oggetto di pignoramento.

Per quanto riguarda i beni mobili, non si possono pignorare l’anello nuziale, i vestitie la biancheria, i letti, i tavoli per i pasti con le sedie, gli armadi, guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli di cucina, lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente al mobile idoneo a contenerli.

Sono invece pignorabili i mobili di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato, a parte il letto che non può mai essere pignorato.

Non sono pignorabili nemmeno i beni commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi; le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto, tipo statuette della madonna, a meno che non siano di elevato valore economico; le decorazioni al valore, lettere, registri e in genere gli scritti di famiglia e i manoscritti; le armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per adempiere un pubblico servizio.

Non si possono pignorare nemmeno gli animali di affezione o da compagnia; gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli; i beni in usufrutto legale cioè quei beni appartenenti al minore che il genitore esercente la responsabilità genitoriale ha il diritto di utilizzare fino al compimento della maggiore età del figlio.

Gli strumenti, gli oggetti e libri indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore sono pignorabili solo se il presumibile valore ricavabile dalla vendita degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non è sufficiente per soddisfare il credito. In ogni caso, tali beni possono essere pignorati solo nei limiti massimi di un quinto.

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