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FAQ Separazioni Divorzi
Differenza tra separazione e divorzio

Con la separazione si sospendono gli effetti del matrimonio senza porre fine allo stesso, ciò vuol dire che i coniugi non sono più obbligati ad osservare i doveri coniugali di convivenza, fedeltà, collaborazione ed assistenza morale e materiale. Soltanto con il divorzio ci sarà lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio celebrato con rito religioso.

A seguito della cessazione del rapporto matrimoniale e della convivenza tra i genitori, l'affido condiviso garantisce ad entrambi di esercitare la responsabilità genitoriale. Con l'introduzione del principio di bigenitorialità i figli hanno diritto a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori. Ciò significa, all’atto pratico, che nessuno dei due genitori potrà prendere decisioni di maggiore interesse per i figli  all’insaputa dell’altro. A seguito di tale riforma non si parla più di genitore affidatario ma “collocatario”, cioè il genitore che vivrà con i figli in via prevalente. Il genitore non convivente, invece, provvede al mantenimento versando all’altro un assegno il cui ammontare varia a seconda di una serie di elementi: i redditi, i tempi di permanenza del figlio, le esigenze dei figli, l’assegnazione della casa familiare.

i costi della separazione variano in base al tipo di procedura scelta (consensuale o giudiziale):

la separazione consensuale è possibile quando i coniugi raggiungono un accordo su tutti gli aspetti personali ed economici del loro matrimonio, come ad esempio l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento, l'affidamento dei figli ecc.. la scelta di una separazione consensuale permette di contenere maniera significativa i tempi ed i costi della procedura.

In presenza di circostanze che non rendano possibile un accordo tra i coniugi, l'unica soluzione praticabile è la separazione giudiziale. Si tratta di un procedimento lungo, che può essere promosso anche da uno soltanto dei coniugi, che si conclude con una sentenza in cui sarà il Giudice a decidere tutti gli aspetti riguardanti la separazione, dal mantenimento ai diritti di visita.

 

Con l’introduzione del divorzio breve, a seguito della riforma del 2015, non è più necessario attendere il decorso di tre anni dalla seprazione per ottenere il divorzio. Il termine per divorziare è stato ridotto ad un anno e, nei casi di separazione consensuale, a soli sei mesi. I termini per divorziare iniziano a decorrere dalla data di separazione.

Anche il divorzio, come la separazione, può essere sia giudiziale che consensuale.

La decisione sulla tipologia di divorzio da adottare è importante considerata la notevole differenza di tempi e procedura. La scelta del divorzio consensuale avviene quando c’è accordo tra i coniugi sulle condizioni personali e patrimoniali. In questo caso i coniugi potranno decidere sia sulle questioni inerenti la collocazione dei figli, il diritto di visita del genitore che non convive con loro, l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento dei figli e del coniuge, sia sulle questioni riguardanti la divisione dei beni.

Se i coniugi non riescono a trovare un accordo si deve scegliere la soluzione giudiziale con aggravio di costi e allungamento dei tempi. A differenza della procedura consensuale, quella giudiziale prevede un vero e proprio giudizio che si concluderà con una sentenza che disciplinerà i rapporti patrimoniali (divisione dei beni ecc..) e personali tra i coniugi (affidamento, collocamento, diritti di visita, mantenimento ecc…).

I coniugi che intendono separarsi oppure divorziare, possono farlo anche in Comune presentandosi all’ufficio di stato civile, senza l'assistenza di un Avvocato o Giudice.
La separazione o il divorzio in Comune è consentita soltanto a determinate condizioni:

L'assenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci; Accordo tra i coniugi su tutti gli aspetti della separazione;
L’ accordo non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come, ad esempio, l'assegnazione della casa, arredi e altri mobili presenti nell’abitazione, l’autovettura, conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc.

La negoziazione assistita è una delle nuove procedure consensuali introdotte dalla Legge nr. 162/2014 che consente ai coniugi di separarsi o divorziare con la necessaria assistenza di un Avvocato per parte evitando di andare in Tribunale.

La procedura di negoziazione assistita, al pari della separazione e divorzio in Comune, costituisce un’alternativa validissima al ricorso ordinario dinanzi al Tribunale, garantendo gli stessi effetti giuridici dell'azione ordinaria, con una riduzione consistente dei tempi e dei costi.

L’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione, in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, deve essere trasferito al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti necessari. Al contrario, in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.

L'assenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci; Accordo tra i coniugi su tutti gli aspetti della separazione;
L’ accordo non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come, ad esempio, l'assegnazione della casa, arredi e altri mobili presenti nell’abitazione, l’autovettura, conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc.

Come si calcola l’assegno di mantenimento

L'assegno di mantenimento consiste in un contributo mensile corrisposto dal genitore non collocatario e diretto a ricoprire tutte le ordinarie esigenze di mantenimento dei figli (abbigliamento, spese per la scuola, spese mediche, ecc..). Per quanto riguarda le spese straordinarie, solitamente queste vengono ripartite tra i genitori al cinquanta per cento e ricoprono tutti quegli esborsi che hanno il carattere della imprevedibilità ed eccezionalità, come ad esempio: iscrizioni a scuole private, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, attività sportive, interventi chirurgici ecc.. Le spese straordinarie sono subordinate al consenso di entrambi i genitori a seguito di una formale richiesta da parte di uno dei due.

Non una esiste una regola matematica che possa stabilire l'ammontare dell'assegno di mantenimento, essendo lo stesso calcolato dal Giudice, quando non c'è accordo tra i coniugi,  in base ad una serie di fattori:

situazione patrimoniale di entrambi i coniugi; il tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio; a quale genitore sia stato affidata la casa coniugale; i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

 

Il nostro ordinamento prevede, tuttavia, la possibilità di richiedere la modifica  dell'assegno di mantenimento qualora sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto che giustifichino una diminuzione o un aumento dell'importo mensile dovuto a titolo di mantenimento. Una delle circostanze  più frequenti che potrebbe indurre un coniuge a richiedere al Giudice una diminuzione dell'assegno di mantenimento è l'inizio di una nuova convivenza dell'altro coniuge. Oppure, come spesso accade, l'avvenuto licenziamento del coniuge richiedente o il passaggio da un lavoro a tempo pieno ad un part time.

Per quanto riguarda la costituzione di un nuovo nucleo famigliare e la nascita di un  nuovo figlio, la Corte di Cassazione si è espressa in senso favorevole alla diminuzione dell'assegno di mantenimento stabilendo che “la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio”.

L'obbligo dei genitori di corrispondere il mantenimento ai figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della  maggiore età ma persiste fino a quando il genitore interessato non provi il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio oppure non provi l'inerzia del figlio nella ricerca di un occupazione lavorativa. Quando il genitore, quindi, dimostra di aver messo il giovane nella condizione di diventare autosufficiente,  l’obbligo di versare il mantenimento viene meno a prescindere dalle condizioni economiche del genitore poiché sul figlio grava l’obbligo di mantenersi quando ne ha la possibilità.

Questo principio è stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 22314 del 25 settembre 2017, secondo la quale se il figlio non si impegna nella ricerca del lavoro il Giudice può autorizzare il genitore richiedente alla sospensione del mantenimento.

 

L'assegno unico e universale è un benefit mensile introdotto in attuazione delle legge delega 1° aprile 2021, n. 46 che sostituisce i vecchi aiuti alla famiglia (bonus bambino, assegni familiari ecc...). L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico fino ai 21 anni e decorre dal settimo mese di gravidanza. Le famiglie con figli disabili riceveranno l'assegno unico “senza limiti di età” dei figli.

Le domande si potranno presentare già dal primo gennaio 2022 e l'importo dell'assegno dipenderà dall'ISEE.

l'assegno unico, in caso di genitori separati o divorziati con affido condiviso dei figli,, dovrà essere suddiviso al 50% tra i due genitori. Quando l’affido è condiviso, infatti, si presuppone che siano entrambi i genitori a prendersi cura dei figli e proprio per questo motivo l’assegno deve essere equamente ripartito. In ogni caso, i genitori separati o divorziati possono anche accordarsi, nell’interesse dei figli, affinché a percepirli sia solo uno dei due.

L’assegno temporaneo, infatti, è eventualmente riconosciuto anche ai nonni per i nipoti minori a carico, qualora essi risultino presenti nell' ISEE e in caso di formale provvedimento di affido.