CHI GARANTISCE I VESTITI DEI FIGLI?

Genitori Separati Avv.Somma Risponde

Uno dei quesiti che mi viene posto con maggiore frequenza da parte dei genitori
separati è la questione riguardante l’abbigliamento dei figli durante la permanenza
presso il genitore non collocatario
.


Un argomento banale all’apparenza ma che nella pratica suscita non pochi
problemi.


L’abbigliamento del bambino è garantito attraverso l’assegno di mantenimento
versato dal genitore non collocatario, che, in genere è rappresentato dal padre.
Spesso la conflittualità tra genitori separati si manifesta attraverso
l’abbigliamento che il bambino indossa e che rappresenta un messaggio implicito per
il minore che, quando si trova dal padre, viene svalorizzato dall’atteggiamento della
mamma che lo obbliga ad indossare vestiti vecchi ed inadeguati.

Spesso si tratta di bambini non così piccoli di età da non capire che questa modalità comportamentale è mirata e voluta dal genitore collocatario per colpire l’altro genitore facendolo sentire un genitore di serie B, senza considerare che il vero disagio viene creato ai figli, i
quali recepiscono di non “avere valore” quando si trovano collocati presso il padre.

Questo atteggiamento delle mamme non è così raro, anzi più frequente di
quanto si possa pensare. A questo proposito, si segnala una recente ed
interessante decisione della Sezione IX, Tribunale di Milano (07/01/2018), che con
un’articolata motivazione, tenta di risolvere i problemi di rapporto genitori/figli, nel
caso in cui i genitori separati siano ancora molto rancorosi l’uno con l’altro ed
abbiano un rapporto altamente conflittuale tra loro da riflettersi sulla modalità di
svolgimento delle frequentazioni del singolo genitore con il figlio.


Difficoltà di rapporto che si traduceva, nel caso specifico, nell’impedire al
bambino, quando era con un genitore, di indossare gli abiti che aveva comprato
l’altro, o il cellulare, e così via.


A fronte del permanere di atteggiamenti ostativi ed ostacolanti da parte della
madre, il Tribunale di Milano ne disponeva l’ammonimento invitandola a cessare
immediatamente ogni condotta pregiudizievole ed ostativa alla frequentazione tra
padre e figlio. Condannava, altresì, la madre a corrispondere al padre del bambino la
somma di Euro 30,00 per ogni volta in cui non collaborava fattivamente per facilitare
il passaggio del materiale necessario al minore per le sue attività scolastiche ed
extrascolastiche, obbligando il minore “a dover passare dalla casa materna la mattina
presto prima di recarsi a scuola per recuperare tutto l’occorrente per l’attività
didattica”, condizione che certamente è considerata contraria alla serenità del figlio.

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