Affidamento Condiviso

La decisione di porre fine al legame coniugale e di conseguenza alla convivenza nella stessa abitazione dei coniugi e del nucleo familiare creato, rappresenta un momento di grande criticità nella coppia che può far sorgere grandi preoccupazioni e timori sulla gestione della separazione. Sono maggiormente i padri a risentire delle difficoltà legate all’allontanamento dalla casa coniugale, non solo per l’aspetto economico ma anche e soprattutto per il venir meno della possibilità di essere presenti in maniera costante e quotidiana nella vita dei propri figli.

Ed infatti, con l’affido condiviso, al fine di garantire alla prole una condizione di separazione meno traumatica possibile, il domicilio prevalente dei figli minori della coppia viene stabilito presso uno dei genitori, definito “collocatario”, che, nella maggior parte dei casi, è la madre.

Al genitore non collocatario rimane, invece, il diritto di visita, ossia la possibilità di incontrare periodicamente i figli, come ad esempio uno o due pomeriggi a settimana ed un intero fine settimana a settimane alterne. Così anche per festività e vacanze estive, il papà ha diritto a trascorrerle con i figli, alternandosi con la madre.

Con la prassi sull’affidamento condiviso è stata introdotto, nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità. Pertanto, diversamente da quanto accadeva in passato con l’istituto dell’affidamento esclusivo, ormai, entrambi i genitori, anche dopo la separazione o il divorzio, mantengono pari responsabilità genitoriali, pari diritti e pari doveri. Nell’affidamento condiviso è prevista la necessità di un coinvolgimento quotidiano sia della mamma che del papà nella crescita e nell’educazione dei figli. L’educazione da impartire ai figli, quindi, deve essere concordata dai genitori che, anche dopo il divorzio, devono confrontarsi su tutte le questioni che riguardano la prole: scuola, attività extrascolastiche, ecc. Ciò comporta per il genitore non collocatario di conservare comunque il diritto ed anche il dovere di vigilare sull’istruzione dei figli e sulla loro educazione, di essere informato su tutte le scelte che li riguardano ricorrendo al Giudice qualora ritenesse che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all’interesse dei figli.