RIFORMA CARTABIA: ASCOLTO DEL MINORE NEL PROCESSO

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Divorzio Separazione Riforma Cartabia cosa succede al minore.

Uno degli scopi prefissati dalla riforma Cartabia è quello di rafforzare la tutela dei figli minori nelle controversie giudiziarie di diritto di famiglia che li coinvolgono. Con l’articolo 473 bis codice civile è stata introdotta l’obbligatorietà di sentire il minore di almeno 12 anni o anche più piccolo, capace di discernimento, nel processo, tutte le volte in cui il giudice lo ritenga necessario per l’adozione di provvedimenti che lo riguardano (ad es. affidamento o collocazione presso un genitore separato o divorziato).

Tale obbligo è previsto per i bambini con almeno 12 anni oppure infradodicenni qualora siano ritenuti in grado di formulare giudizi e collegarsi al contesto esterno (ad es. contesto scolastico, sportivo o ludico), oppure scegliere un determinato comportamento in conformità con le esigenze della situazione che li circonda. In caso di accordo dei genitori nell’ascolto del figlio minorenne, il giudice dovrà necessariamente procedere con l’audizione dello stesso, nel  caso contrario di disaccordo, l’unica scelta possibile dell’organo giudicante dovrà essere l’audizione personale del fanciullo informandolo, preventivamente, della possibilità di manifestare il proprio dissenso.

Tale procedura trova la propria ratio nell’obiettivo di tutelare al meglio gli interessi del minore ascoltando le sue opinioni ed individuando la migliore soluzione per lui.

L’audizione del minore deve essere effettuata con tutte le cautele idonee ad evitare turbamenti e condizionamenti, in modo tale che egli possa esprimere liberamente le sue opinioni ed esigenze. Infatti, l’ascolto del minore, ai sensi del secondo comma dell’art. 473bis. 4, può e deve essere escluso dal giudice, con motivato provvedimento, tutte le volte in cui tale iter risulti del tutto inutile per la superfluità della controversia (ad es. l’ora in cui il bambino deve essere accompagnato a casa) oppure qualora il minore si rifiuti di essere ascoltato manifestando la volontà di non essere coinvolto nella vicenda processuale. 

L’audizione del minore viene condotta direttamente dal giudice, salvo i casi in cui quest’ultimo ritenga necessaria l’assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.

Al sesto comma, l’art. 473 bis 6 c.p.c. disciplina il caso in cui il giudice debba ascoltare senza ritardo il minore qualora questi si rifiuti di incontrare uno od entrambi i genitori, compromettendo il proprio rapporto affettivo con uno di essi e con i parenti ed ascendenti di ciascun ramo genitoriale.

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