RISARCIMENTO DANNI PER VIOLAZIONE O INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL
GIUDICE.
La legislazione prevede una compensazione per i danni causati dal genitore ai figli a causa di
comportamenti non conformi agli obblighi stabiliti durante la separazione, in relazione
all’esercizio della responsabilità genitoriale. Inoltre, sono previste misure punitive volte a
costringere il genitore inadempiente ad adempiere agli obblighi stabiliti durante la separazione
ed il divorzio.
Interroga la nostra AI basato sul diritto di famiglia
Nel caso di gravi mancanze o comportamenti che ledano il benessere del minore o ostacolino il
corretto svolgimento delle disposizioni per l’affidamento, il giudice ha il potere di modificare le
disposizioni esistenti. Inoltre, può ammonire il genitore inadempiente ed ordinare il risarcimento
dei danni. Tale risarcimento può riguardare sia il minore, con l’indicazione di una somma
giornaliera per ciascun giorno di violazione o inosservanza delle disposizioni giudiziali, sia l’altro
genitore. Oltre a ciò, è possibile stabilire anche una sanzione amministrativa.
A differenza della precedente normativa contemplata nell’articolo 709 ter cpc, oggi abrogato, le
“gravi inadempienze” che giustificano l’intervento del giudice possono includere anche
comportamenti di natura economica.
La riforma Cartabia ha superato l’orientamento della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 145/2020), che stabiliva che l’articolo 709-ter, comma 2, c.p.c.,andasse interpretato nel senso che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli, già sanzionato penalmente, non rientrava tra le condotte inadempienti per le quali poteva essere inflitta la sanzione pecuniaria del pagamento alla Cassa delle Ammende.
Secondo la Consulta, le condotte soggette a questa sanzione dovevano essere “altre”, cioè solo quei
comportamenti, principalmente di natura improrogabile, che possono costituire adempimenti
relativi alla responsabilità genitoriale ed all’affidamento di minori.
Al contrario, la riforma Cartabia ha esplicitato che le “gravi inadempienze” non si limitano solo
alle condotte improrogabili, come quelle relative all’affidamento dei figli e all’esercizio del diritto
di visita, ma includono anche comportamenti di natura economica. Inoltre, il giudice ha il potere,
anche autonomamente, di determinare, ai sensi dell’articolo 614-bis c.p.c., l’importo che
l’obbligato deve versare per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni giorno di
ritardo.
Questa disposizione mira a fungere da deterrente, cercando di costringere l’obbligato a
rispettare le disposizioni attraverso l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
L’attuazione delle decisioni sull’affidamento del minore e la risoluzione delle controversie
inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale spettano al giudice del procedimento in
corso, agendo in qualità di giudice monocratico.
Nel caso in cui non sia in corso alcun procedimento, la competenza appartiene al giudice che
ha emesso la decisione da attuare, sempre in composizione monocratica. In alternativa, quando
si tratta di un trasferimento del minore, la competenza è attribuita al giudice del luogo di
residenza abituale del minore.
La richiesta deve seguire la forma prevista dal rito unitario, ossia tramite ricorso, accompagnato
dalle pertinenti allegazioni, a seconda delle disposizioni specifiche stabilite dall’articolo 473-
bis.12, in base alle circostanze del caso.
In breve, la coercizione indiretta ha principalmente una natura punitiva anziché risarcitoria. Il
suo scopo è sanzionare la mancata conformità alle decisioni legali e incentivare il genitore
inadempiente ad ottemperare, rappresentando una forma di pressione essenziale per
assicurare l’adempimento completo e totale degli obblighi stabiliti in sede giudiziale.