NO AL MANTENIMENTO ALLA EX MOGLIE CASALINGA.

NO AL MANTENIMENTO ALLA EX MOGLIE CASALINGA.

CASSAZIONE 2023: MANCATO RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNO
DIVORZILE ALLA CASALINGA CHE NON PROVA A QUALI OPPORTUNITA’
PROFESSIONALI HA RINUNCIATO PER LA FAMIGLIA.


La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17144/2023, ha cambiato il
proprio orientamento negando il diritto all’assegno divorzile alla ex moglie che non
fornisce prova, in giudizio, delle opportunità professionali a cui ha rinunciato per
occuparsi della famiglia e della prole.


Tale principio ha infatti rivoluzionato la “funzione perequativo-compensativa”
dell’assegno divorzile, stabilendo che tale funzione non si fonda sulla rinuncia
professionale adoperata dall’ex coniuge al fine di prendersi cura della casa e de
figli, né sull’esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, essendo, invece,
necessario valutare le motivazioni e le conseguenze che hanno indotto, il
richiedente il mantenimento, ad effettuare tale scelta di rinuncia alle proprie
aspettative professionali e reddituali.

La suddetta pronuncia della Cassazione introduce l’obbligo, quindi, di dimostrare non solo che la scelta di non lavorare sia condivisa col coniuge ma, soprattutto, dimostrare quali siano le concrete occasioni
di lavoro perse per badare all’“impresa familiare”.


La citata sentenza della Suprema Corte, trae origine dalla pronuncia della Corte
d’Appello di Bologna, che aveva rigettato il gravame proposto dall’ex marito la cui
motivazione riguardava una presunta erronea determinazione dell’assegno divorzile
posto a suo carico. Secondo il Giudice di appello, pur non essendoci prova che la
ex moglie, in costanza di matrimonio, avesse rinunciato ad opportunità di carriera,
tuttavia, quest’ultima aveva diritto all’assegno divorzile in ragione del divario
reddituale tra le parti e della durata ultraventennale del matrimonio.


La decisione della Corte d’Appello era stata impugnata in Cassazione, la quale,
accogliendo il ricorso dell’uomo, cassava la sentenza di secondo grado, affermando
che il giudice di appello non aveva valutato se, sulla base dei fatti addotti in corso di
causa, il matrimonio fosse stato effettivamente causa di uno spostamento
patrimoniale a favore del ricorrente – ex marito, tanto da giustificare il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile alla ex moglie nella sua funzione compensativo-perequativa.

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