NUOVA CONVIVENZA DELL’EX CONIUGE: RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

NUOVA CONVIVENZA DELL’EX CONIUGE: RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

La vicenda da cui scaturisce la recente pronuncia della Corte di cassazione n. 2684 del 30
gennaio 2023
, riguarda il caso di una ex moglie che proponeva appello avverso il decreto
emesso dal giudice di primo grado, con il quale le veniva revocato il diritto alla percezione
dell’assegno divorzile sulla circostanza che la donna aveva intrapreso una nuova relazione
dando vita ad una vera e propria convivenza con il nuovo compagno.

La Corte d’Appello riformava parzialmente la pronuncia del Giudice di primo grado, ritenendo che l’ex marito, onerato della corresponsione dell’assegno divorzile, non fosse riuscito a provare la stabilità
e continuità della nuova coabitazione instaurata dalla ex moglie.

Il Giudice di appello, inoltre, aveva considerato irrilevante, ai fini della revoca dell’assegno divorzile, l’offerta lavorativa e una polizia assicurativa ricevute dall’ex moglie beneficiaria dell’assegno,
ritenendo la proposta lavorativa dell’ex marito strumentale allo scopo di non versare più
l’assegno di mantenimento.

Avverso la predetta pronuncia, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, motivando l’impugnazione sull’erronea valutazione, da parte Giudice di secondo grado, circa il legame affettivo stabile e duraturo instaurato dalla donna, in virtù del quale i conviventi si erano spontaneamente e volontariamente assunti
reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, sostenendo come, il Giudice di seconde cure, fosse incorso in errore non valutando alcuni elementi emersi durante il giudizio e non contestati, tra cui il “risvolto pubblico della relazione risalente al 2014;
l’accesso in via autonoma del compagno convivente all’abitazione della donna; della
condivisione delle ricorrenze e spese comuni; passioni sportive comuni”
.

Inoltre, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello, ai fini della propria decisione, avrebbe
dovuto verificare la serietà e la stabilità dell’occupazione lavorativa offerta dall’ex marito alla
ex moglie, in quanto, secondo la Suprema Corte, tale proposta rientrerebbe in quei doveri
post coniugali che trovano fondamento nei principi costituzionali di libertà,
autoresponsabilità e pari dignità, quale strumento di tutela dell’affidamento dei coniugi nel
momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale.

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