QUANDO LA EX MOGLIE CASALINGA PUO’ PRETENDERE IL MANTENIMENTO?

Con una recentissima decisione, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, in sede di separazione, il diritto al mantenimento  di una donna che, in costanza di matrimonio aveva sacrificato la propria carriera per accudire e badare ai figli ed alla casa. (Cass. ord. n. 22887/22 del 21.07.2022). il caso riguardava una coppia sposata da più di quaranta anni, durante i quali, la moglie si era dedicata alla casa ed ai figli, non solo rinunciando a qualunque opportunità lavorativa, ma contribuendo anche alla crescita del patrimonio familiare utilizzando risorse economiche proprie, ricevute in eredità, destinandole alla ristrutturazione della casa coniugale.

Nel caso in questione, la donna, ormai oltre i 40 anni, senza più possibilità lavorative per aver scelto di fare la casalinga, secondo la Suprema Corte, non solo aveva il diritto a ricevere un assegno di mantenimento, ma poteva pretendere un importo idoneo a consentirle di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Non basta dimostrare di avere fatto la casalinga per chiedere l’assegno di mantenimento. Il risarcimento spetta quando la moglie dimostri in giudizio di avere rinunciato ad occasioni di lavoro pur avendo le capacità per poter lavorare e che se  avesse voluto lo avrebbe potuto fare, ma nonostante questo abbia rinunciato per svolgere un lavoro in casa. La Cassazione precisa anche che la scelta di rinunciare a prospettive lavorative per accudire la famiglia, deve essere stata concordata dai coniugi e non presa unilateralmente da uno di essi, magari per pigrizia. Presupposto fondamentale per ottenere il mantenimento non è rappresentato soltanto dallo squilibrio economico tra le parti, infatti, nonostante tale differenza, se il coniuge richiedente si trovi in una condizione di età, formazione e salute che gli consentano di avere ancora potenzialità lavorative, in questo caso l’assegno di mantenimento può essere negato.

L’assegno di mantenimento può anche essere riconosciuto in via temporanea per il tempo necessario al coniuge beneficiario di trovare un occupazione o terminare il proprio percorso professionale.

L’assegno può sempre essere modificato o revocato qualora cambino le circostanze che avevano fatto nascere il diritto a percepirlo, come ad esempio in caso di miglioramento della situazione economica del coniuge beneficiario o di peggioramento di quella del coniuge obbligato al pagamento.

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