TRASFERIMENTO DEL FIGLIO PRESSO IL GENITORE NON COLLOCATOARIO

TRASFERIMENTO DEL FIGLIO PRESSO IL GENITORE NON COLLOCATARIO. QUANDO E COME PUO’ ACCADERE.

L’assegno di mantenimento consiste in un contributo mensile corrisposto dal genitore non
collocatario e diretto a ricoprire tutte le ordinarie esigenze di mantenimento dei figli
(abbigliamento, spese per la scuola, spese mediche, ecc..).

Per quanto riguarda le spese straordinarie, solitamente queste vengono ripartite tra i genitori al cinquanta per cento e ricoprono tutti quegli esborsi che hanno il carattere della imprevedibilità ed eccezionalità, come ad esempio: iscrizioni a scuole private, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di
istruzione, attività sportive, interventi chirurgici ecc..

Le spese straordinarie sono subordinate al consenso di entrambi i genitori a seguito di una formale richiesta da parte di uno dei due.

Non una regola matematica che possa stabilire l’ammontare dell’assegno di
mantenimento, essendo lo stesso calcolato dal Giudice, quando non c’è accordo tra i
coniugi, in base ad una serie di fattori:

  1. situazione patrimoniale di entrambi i coniugi;
  2. il tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio;
  3. a quale genitore sia stato affidata la casa coniugale;
  4. i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

L’obbligo dei genitori di corrispondere il mantenimento ai figli non cessa automaticamente
con il raggiungimento della maggiore età ma persiste qualora il figlio maggiorenne riesca
a provare in giudizio di aver fatto tutto il possibile per trovare un lavoro consono al proprio
percorso scolastico ed alle proprie aspettative di vita.

Nonostante tale principio generale, La Cassazione, con una la recentissima decisione ha stabilito il limite di età di 34 anni oltre il quale il figlio maggiorenne non mantiene il diritto all’assegno di mantenimento.
Un altro cambio di orientamento da parte della Corte di Cassazione c’è stato con
l’ordinanza nr. 1066/23, con la quale ha rigettato il ricorso presentato dal padre che
chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento corrisposto alla madre per il figlio,
imputando tale obbligo alla madre stessa, in quanto uno dei tre figli aveva deciso di
trasferirsi presso di lui.

La Corte ha così stabilito che la madre non dovrà pagare le spese
ordinarie per il mantenimento del figlio ma dovrà sostenere solo il 50% delle spese
straordinarie.
Occorre precisare che la predetta sentenza non enuncia il principio generale secondo cui il
genitore non collocatario non debba più versare l’assegno di mantenimento, ma bisogna
valutare il caso specifico considerando la condizione patrimoniale del genitore e la reale
sussistenza dei mezzi economici al fine di provvedere agli alimenti per il figlio.

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