Rivalutazione Assegno di Mantenimento

Rivalutazione Assegno di Mantenimento divorzile quando richiederlo:

Il nostro ordinamento prevede la possibilità di richiedere la modifica  dell’assegno di mantenimento qualora sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto che giustifichino una diminuzione o un aumento dell’importo mensile dovuto a titolo di mantenimento. Una delle circostanze  più frequenti che potrebbe indurre un coniuge a richiedere al Giudice una diminuzione dell’assegno di mantenimento è l’inizio di una nuova convivenza dell’altro coniuge. Oppure, come spesso accade, l’avvenuto licenziamento del coniuge richiedente o il passaggio da un lavoro a tempo pieno ad un part time.

Qualora venga provata in giudizio l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo di mezzi di sostentamento economico adeguati o o non in grado di procurarseli per motivi a lui non imputabili, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

Il diritto all’assegno di mantenimento dovrà essere dimostrato in giudizio anche sulla base dell’eventuale contributo che il coniuge richiedente ha apportato alla famiglia in costanza di matrimonio, come nel caso della donna che ha rinunciato alla carriera per dedicarsi ai figli. La componente compensativa dell’assegno di divorzio, volta appunto a compensare l’ex coniuge per le rinunce fatte a favore della famiglia, non è ancorata alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge e, dunque, deve continuare ad essere corrisposta e quantificata anche in relazione alla durata del matrimonio. A questo punto verrebbe da chiedersi se la perdita dell’assegno divorzile è sempre automatica in caso di nuove nozze del beneficiario.

Mentre per legge questo principio rappresenta un passaggio automatico, il nuovo orientamento della Corte di Cassazione, evidenziando la funzione compensativa dell’assegno di divorzio, sembrerebbe non darlo per scontato, se è vero che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno deve conservare il diritto, nella sua componente compensativa, dei sacrifici e rinunce fatte durante il matrimonio, qualunque sia la sua scelta di vita dopo il divorzio.

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