AFFIDO CONDIVISO: È RIMASTO SULLA CARTA O E’ RIUSCITO DAVVERO A
REALIZZARE IL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITA’?

AFFIDO CONDIVISO: È RIMASTO SULLA CARTA O E’ RIUSCITO DAVVERO A
REALIZZARE IL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITA’?
L’affidamento condiviso è stato introdotto nel nostro sistema giuridico-giudiziario con la
Legge 54/06, meglio nota come Legge Paniz, rappresentando una vera e propria
rivoluzione nel nostro diritto di famiglia e minorile.
L’affidamento condiviso mira a salvaguardare il valore della bigenitorialità, cioè il diritto di
ogni bambino di mantenere rapporti costanti e significativi con entrambe le figure
genitoriali e con i parenti fino al quarto grado. Il legislatore ha deciso di preservare la
massimo l’equilibrio dei figli, anche in caso di divorzio, garantendo loro di avere un
buon rapporto sia con il padre che con la madre, i quali devono prendere le decisioni
più importanti in merito ai figli, di comune accordo. Ciò significa, all’atto pratico,
che nessuno dei due potrà prendere una decisione per il figlio all’insaputa
dell’altro. O peggio ancora, nessuno dei due potrà decidere in contrasto con il
parere contrario dell‘altro. L’art. 337 ter del codice civile, afferma che: “Il figlio minore
ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori,
di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Nel nostro Paese, fino al 2006, vigeva il principio prevalente della monogenitorialità che
si realizzava attraverso l’affidamento esclusivo dei figli ad un solo genitore (quasi
sempre le madri).
E’ evidente che la figura paterna, almeno fino al 2006, sia stata sottovalutata
ingiustamente, senza motivo e in palese contrasto con i principi costituzionali.
L’affidamento condiviso, infatti, viene considerato la regola, mentre quello esclusivo sia
ormai soltanto una residuale eccezione. Oggi non si parla più di genitore affidatario ma
di di genitore collocatario. Come lascia intendere la parola, si fa riferimento a quello dei
genitori che vivrà con i figli in via prevalente. Il genitore, cioè, che manterrà la residenza
anagrafica con il figlio (quasi sempre la madre, salvo rare eccezioni). Per converso, il
genitore non collocatario rischia di essere considerato un genitore di serie B, il cui ruolo
educativo ed affettivo viene sicuramente limitato.
Si pensi che alcuni giudici continuano a parlare di “diritto di visita” per il padre. E lo fanno
nei provvedimenti con cui dettano le regole della separazione. Così, in questi
provvedimenti si trova scritto: “Il padre potrà vedere il figlio nei seguenti
tempi…”.Tuttavia si registrano ancora molte resistenze tra gli addetti ai lavori, infatti,
molti padri, di fatto, hanno pochi spazi temporali per stare con i propri figli.
L’affido condiviso viene usato troppo spesso come arma di ricatto da uno dei genitori o
da entrambi in fase di divorzio, i figli vengono usati, strumentalizzati e purtroppo
manipolati dai genitori a discapito dell’altro, con conseguenze negative per i figli stessi
minando, in tal senso, soprattutto il benessere psichico dei minori che, a causa delle

continue manipolazioni del genitore collocatario potrebbero allontanare definitivamente
l’altro genitore dalla propria vita con non poche ripercussioni sulla loro stabilità emotiva.
Detto ciò, l’affidamento esclusivo viene stabilito soltanto in presenza di seri e comprovati
motivi, in particolare quando uno dei genitori viene considerato non idoneo ad educare
la prole, o in seguito ad episodi di violenza.

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