MANTENIMENTO AL CONIUGE IN CASO DI SEPARAZIONE

in passato, l’assegno di mantenimento, aveva la funzione di garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ad oggi, il mantenimento assume la funzione di fornire un sostegno al coniuge che ha redditi insufficienti per adempiere alle proprie necessità.

Per richiede l’assegno di mantenimento, è necessario, che il coniuge che ne faccia richiesta, non abbia subito l’addebito della separazione, ossia che non abbia violato i doveri derivanti dal matrimonio, e che, inoltre, non disponga di adeguati redditi propri. L’addebito si applica in caso di condotta colpevole che abbia causato la fine del matrimonio (ad es. il tradimento) e fa perdere il diritto al mantenimento, anche qualora il coniuge richiedente fosse indigente.

Detto ciò, il diritto all’assegno di mantenimento va dimostrato in giudizio anche valutando l’eventuale contributo che il coniuge richiedente ha apportato alla famiglia in costanza di matrimonio, come nel caso della donna che ha rinunciato alla carriera per dedicarsi ai figli.

L’entità del mantenimento è determinata sia in relazione ai redditi dell’obbligato sia in relazione ad una serie di circostanze che incidono sulla situazione economica di entrambe le parti, come le spese di fitto e l’assegnazione della casa familiare. Ad esempio, il Giudice dovrà tener conto della eventuale circostanza di assegnazione della casa familiare alla moglie, costringendo il marito a pagare un canone di affitto che prima non sopportava. A tal fine, si dovrà valutare se il coniuge obbligato abbia concretamente la possibilità economica di provvedere al pagamento, se possiede, dunque, un reddito adeguato onde evitare uno squilibrio patrimoniale tra le parti.

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