COPPIE DI FATTO: COSA SUCCEDE IN CASO DI SEPARAZIONE

Si parla di coppie di fatto tutte le volte in cui due persone, pur non essendo unite dal vincolo del matrimonio, convivono nella stessa casa in quanto legate da un vincolo affettivo, molto simile a quello presente tra persone sposate. Con la legge n. 219/2012 è venuta meno la distinzione, che vigeva in passato, tra figli nati al di fuori del matrimonio (detti anche figli naturali) e figli nati in costanza di matrimonio (detti figli legittimi), vantando gli stessi i medesimi diritti. I figli nati fuori dal matrimonio hanno, dunque, il diritto ad essere educati, istruiti, assistiti moralmente e mantenuti da entrambi i genitori nel rispetto delle loro capacità ed inclinazioni naturali (art. 315 bis c.c.). Il diritto ad essere mantenuti spetta anche ai figli maggiorenni, purché si adoperino per raggiungere una condizione economica indipendente.

Allo stesso modo, anche i genitori non sposati, hanno il dovere di educaremantenere, istruire ed assistere moralmente i figliIl mantenimento dei figli di una coppia di fatto segue le stesse regole previste per il mantenimento dei figli di una coppia sposata.

In assenza di accordo tra i genitori, ci si dovrà rivolgere al Tribunale per stabilire i vari aspetti riguardanti il futuro dei bambini: chi sarà il genitore collocatario, i diritti di visita e l’ammontare dell’assegno di mantenimento. Per quanto riguarda l’assegnazione della casa in cui la coppia ha convissuto, la stessa di solito spetta alla persona che ne è proprietaria, salvo il caso in cui il Giudice decida che venga abitata dal genitore che vivrà con i bambini al fine di tutelare la loro crescita facendoli vivere nello stesso ambiente in cui sono cresciuti. Spesso tali situazioni non sono di semplice gestione e necessitano di regolamenti specifici.

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