COMPENSAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

L’istituto della compensazione legale dei crediti e debiti si applica anche alla fattispecie dell’assegno di mantenimento. In sede di separazione o divorzio, l’assegno di mantenimento è un diritto che viene riconosciuto al coniuge economicamente più debole ed ai figli, facendo nascere, in capo al coniuge più forte l’obbligo di corrispondere un assegno periodico. Ciò vuol dire che il coniuge beneficiario di tale assegno ed i figli vantano un diritto di credito nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento. Il problema sorge quando l’obbligato all’assegno è egli stesso creditore nei confronti dell’altro coniuge percettore del mantenimento. In questo caso, come affermato da copiosa giurisprudenza, i due crediti possono essere compensati, dovendo distinguere, però, tra assegno di mantenimento per l’ex coniuge o per i figli. Secondo l’orientamento dominante è sempre possibile la compensazione dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge nella situazione in cui il coniuge obbligato si trovi contemporaneamente debitore e creditore dell’altro.

Principio affermato anche nella recente sentenza 9686/2020, dove si legge che d’altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l’assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente “in stato di bisogno e nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa”. La citata sentenza riguardava il caso in cui il coniuge obbligato al mantenimento opponeva un credito relativo ad un mutuo fondiario stipulato da entrambi gli ex coniugi. L’azione esecutiva di espropriazione immobiliare veniva proposta dalla moglie nei confronti dell’ex marito il quale non aveva corrisposto l’assegno di mantenimento. L’uomo si difendeva opponendo la compensazione del credito derivante dall’adempimento del suddetto mutuo. La donna contestava l’eccezione proposta dal marito basandosi sul fatto che l’assegno di mantenimento fosse destinato non solo alla stessa bensì anche ai figli. L’eccezione sollevata dall’ex marito veniva accolta dalla Corte di Cassazione, la quale stabiliva che “il credito, di pronta liquidazione, non aveva natura strettamente alimentare e pertanto era utilizzabile in compensazione”.

Per quanto attiene, invece, la natura dell’assegno di mantenimento vantato dai figli, nella citata sentenza n. 9686/2020 si evince chiaramente che il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentareche presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto al sostentamento conformato dall’ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile“.

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