SEPARAZIONE CON ADDEBITO.

il coniuge che ritiene responsabile l’altro coniuge della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, può chiedere la separazione con addebito. Affinchè possa essere riconosciuto l’addebito della separazione, è necessario dare prova della lesione dei doveri coniugali indicati dall’art. 143 comma 2 c.c.:

l’obbligo di fedeltà reciproca;

l’obbligo all’assistenza morale e materiale;

l’obbligo alla collaborazione nell’interesse della famiglia;

l’obbligo alla coabitazione.

L’esempio classico di violazione dell’obbligo di fedeltà reciproca è rappresentato dal tradimento che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, arrecando anche pregiudizio all’educazione dei figli. La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio costituisce uno dei presupposti per la pronuncia di addebito.

Subire l’addebito comporta:

  1. la condanna alle spese legali del giudizio,
  2. la perdita del diritto all’assegno di mantenimento
  3. la perdita dei diritti successori.

La pronuncia di addebito produrrà, dunque, effetti diversi e di diverso peso e gravità a seconda delle condizioni economiche del coniuge destinatario di essa.

Così, se l’addebito viene pronunciato a carico della moglie priva di occupazione o titolare di un reddito modesto, la quale dunque avrebbe diritto ad un assegno di mantenimento da parte del marito, le conseguenze saranno per lei la perdita del diritto all’assegno. All’opposto, se l’addebito sarà a carico di un marito facoltoso, la perdita del diritto al mantenimento sarà irrilevante considerato che non avrebbe avuto comunque diritto  allo stesso.

Uno strumento alternativo all’addebito per “vendicarsi” del coniuge che ha distrutto il matrimonio è rappresentato dal risarcimento del danno che permette al coniuge ferito dal comportamento infedele dell’altro coniuge, la possibilità di chiedere, con un giudizio a parte, il risarcimento del danno non patrimoniale (morale, esistenziale, biologico) e di quello patrimoniale.

Per ottenere il risarcimento del danno devono sussistere presupposti ben precisi che riguardano la sfera della responsabilità civile.

In conclusione, il risarcimento può essere chiesto ed ottenuto a prescindere dall’addebito della separazione.

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