REVOCA ASSEGNO MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE

L’obbligo a carico del genitore “non collocatario” di versare l’assegno di mantenimento al figlio divenuto maggiorenne perdura soltanto se, quest’ultimo, terminato il proprio percorso scolastico, si adoperi per raggiungere una condizione economica indipendente, anche sacrificando le proprie aspirazioni. Il figlio maggiorenne deve provare il proprio impegno nel raggiungimento di una situazione di autosufficienza, adeguandosi, anche, alle reali offerte del mercato del lavoro, non essendo legittimato ad indugiare eccessivamente nell’attesa dell’opportunità lavorativa ambita (Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, n.29779).

L’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente, il quale dovrà provare non solo la mancanza di indipendenza economica e la libertà di autodeterminazione, ma, soprattutto, di essersi impegnato oltremodo nel curare la propria preparazione professionale e nella ricerca di un lavoro.

Nel valutare l’obbligo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il giudice di merito dovrà considerare, caso per caso, una serie di criteri relativi all’età dei beneficiari, alle circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. In conclusione, l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne perdura fino a quando il mancato raggiungimento della autosufficienza economica non sia determinato da negligenza o non dipenda da un fatto a lui imputabile. In questi casi, va revocato l’obbligo dei genitori di corrispondere il rispettivo contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, fatta salva la facoltà di continuare a supportarlo economicamente.

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