NO ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID 19 DEI MINORI IN CASO DI DISACCORDO TRA I GENITORI

Una recente sentenza del Tribunale di Pistoia ha fatto riemergere alcuni temi fondamentali in materia di somministrazione di vaccini ai figli minorenni.

La controversia nasceva tra una madre che voleva sottoporre alla somministrazione del vaccino anti-Covid i tre figli, di cui due infra-dodicenni, ed il padre contrario che adduceva argomentazioni, come la non sufficiente sperimentazione dei vaccini attualmente disponibili, il rischio di effetti avversi e la non necessità per i minori. Alla base del convincimento dell’Organo Decidente ci sono proprio i dati scientifici a disposizione secondo i quali “i vaccini anti Sars-Cov-2 attualmente in uso in Italia, ossia il vaccino Comirnaty/Pfizer e Spikevax/Moderna, sono univoci nell’indicare nel proprio foglio illustrativo, messo a pubblica disposizione sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con ultimo aggiornamento in data 23.2.2022, che il vaccino ‘non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 12 anni’. Quanto al nuovo vaccino Nuvaxovid, il foglio illustrativo estende l’espressa raccomandazione di non uso fino ad anni 18”. Pertanto, come recita la sentenza “L’autorità giudiziaria non può considerarsi ragionevolmente legittimata ad autorizzare l’utilizzo di un farmaco che l’autorità sanitaria, a ciò preposta, raccomanda di non utilizzare in casi analoghi a quelli posti a base della domanda (nella specie, fascia d’età inferiore a 12 anni). Ciò già di per sé costituisce dato significativo atto a condurre al rigetto del ricorso per quanto attiene ai due figli più piccoli”. Dunque, secondo il Giudice di Pistoia, mentre sotto i 12 anni il vaccino non è raccomandato dalle stesse aziende che lo producono, per i minori fra i 12 e i 18 anni, in base ai dati disponibili, prevale il principio di precauzione.

I vaccini attualmente disponibili contro l’infezione Covid 19 non evitano del tutto il contagio. Le stesse case farmaceutiche indicano, nei fogli illustrativi, che il siero “potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono”, e che “non è nota la durata del periodo di copertura”.

Quanto ai possibili rischi, sempre sul foglio illustrativo è scritto che per i soggetti minorenni è non nota la frequenza degli eventi avversi più gravi. É specificato invece un aumento del rischio di miocardite e pericardite, maggiormente nei maschi.

Fatta questa considerazione, nella sentenza del 4/3/2022 il Giudice scrive che i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati ‘sotto condizione’ da parte dall’autorità europea, poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione: ciò, di per sé, dovrebbe indurre a particolare cautela specialmente ove si voglia somministrare il vaccino a soggetti che, per fascia di età, per un verso non presentano rischi di esposizione grave al virus, per altro verso sono ancora in fase evolutiva e di sviluppo in tutti i sensi e devono quindi essere destinatari di tutela rafforzata”. In conclusione, “Non può, del resto, revocarsi in dubbio il fatto che le scelte in ambito medico giuridico devono essere presiedute dal principio di precauzione”.

Nella propria disamina, il Giudice di Pistoia, fa riferimento anche alla contrapposizione tra l’articolo 32 della Costituzione e la sentenza dalla Corte Costituzionale n. 5/2018, che si era pronunciata in merito ai vaccini obbligatori per i bambini. Nella sentenza viene evidenziato come la duplice valenza del diritto alla salute, come diritto fondamentale e come interesse della collettività, non può comportare una sistematica prevalenza dell’interesse pubblico sul diritto individuale. Pertanto, il bilanciamento tra i possibili effetti collaterali e i possibili benefici deve essere effettuato avendo riguardo al soggetto che riceve il trattamento. In altre parole, il giudizio di tollerabilità non può avvenire tra termini disomogenei, ossia tra gli effetti collaterali per il ricevente, da una parte, e i benefici per la collettività. Secondo il giudice, «il criterio del miglior interesse del minore ha per sua natura carattere individuale e specifico e come tale di regola preponderante rispetto all’interesse pubblico, a motivo della speciale tutela che l’ordinamento richiede di conferire ai minori quali soggetti deboli e bisognosi di protezione».

In conclusione, il Giudice, ha rigettato il ricorso della madre non ritenendo le sue motivazioni a favore della vaccinazione rispondenti al miglior interesse dei minori, alla luce di tutte le ragioni sopra esposte.

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