DIVORZIO E RIPARTIZIONE DEL TFR

Avvocato risponde, quando e come è possibile:

“Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, a una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Questa percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

La legge sul divorzio stabilisce, quindi, che  l’ex coniuge può avere pretese su una quota del TFR dell’altro coniuge solo se ricorrano determinate condizioni. Innanzitutto il coniuge divorziato non deve aver contratto nuovo matrimonio; in secondo luogo,  il coniuge interessato alla quota del TFR dell’ex lavoratore, deve già percepire un assegno divorzile con cadenza periodica. Qualora ricorrano tali presupposti, l’ex coniuge richiedente, che deve inoltre provare di versare in condizione di disagio economico, può agire affinchè gli venga corrisposto un assegno di mantenimento a carico dell’eredità (in base al numero degli eredi e anche in base al patrimonio lasciato dal defunto).

Lo ha precisato anche la Suprema Corte di Cassazione con una recente ordinanza (Cass. Sez. Vi Civile, ord. n. 12056/2020 del 22 giugno 2020) affermando che quando non è stato riconosciuto l’assegno divorzile non è possibile neanche rivendicare la parte del trattamento di fine rapporto erogato all’ex marito.