Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 32198/21), la nuova famiglia di fatto non esclude il diritto all’assegno di divorzio per il coniuge economicamente più debole e privo di mezzi adeguati. Ciò in ragione del fatto che l’assegno di mantenimento ha sia una funzione assistenziale che compensativa. Nel caso di una nuova convivenza di fatto viene meno la componente assistenziale , perché “il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente”, ma non quella compensativa.
La nuova convivenza non fa perdere automaticamente il diritto all’assegno,ma è necessario che il beneficiario fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.
In pratica, quindi, se il coniuge ha instaurato una stabile convivenza e chiede l’assegno di divorzio per il riconoscimento della componente compensativa dello stesso, deve provare: 1. la mancanza di mezzi adeguati; 2) che tale mancanza dipende da decisioni comuni prese durante il matrimonio, ad esempio, l’abbandono della carriera per occuparsi dei figli e favorire la crescita professionale del marito.