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"Fate in modo che i vostri figli non portino il peso della separazione." (cit.)

Cos’è una separazione

Con la separazione si sospendono gli effetti del matrimonio senza porre fine allo stesso, ciò vuol dire che i coniugi non sono più obbligati ad osservare i doveri coniugali di convivenza, fedeltà, collaborazione ed assistenza morale e materiale.

Separazione consensuale  & Giudiziale

La separazione consensuale è possibile quando i coniugi raggiungono un accordo su tutti gli aspetti personali ed economici del loro matrimonio, come ad esempio l’assegnazione della casa coniugale, il mantenimento, l’affidamento dei figli ecc.. la scelta di una separazione consensuale permette di contenere maniera significativa i tempi ed i costi della procedura.
In presenza di circostanze che non rendano possibile un accordo tra i coniugi, l’unica soluzione praticabile è la separazione giudiziale. Si tratta di un procedimento lungo, che può essere promosso anche da uno soltanto dei coniugi, che si conclude con una sentenza in cui sarà il Giudice a decidere tutti gli aspetti riguardanti la separazione, dal mantenimento ai diritti di visita.

A seconda della procedura prescelta, cambiano le spese che i futuri ex-coniugi dovranno affrontare.Nella separazione consensuale, così come nel divorzio consensuale, la coppia potrà essere assistita anche da un solo avvocato. In questo caso i coniugi si divideranno la spesa concordata con il legale (secondo i tariffari correnti).
La separazione giudiziale rappresenta la strada più lunga e costosa, le cui condizioni verranno decise dal Tribunale al termine di una fase istruttoria.
I tempi di chiusura della pratica non sono prevedibili e le spese cresceranno di conseguenza.

Quali sono i tempi della separazione?

I tempi della separazione consensuale sono sicuramente molto più rapidi rispetto a quelli della separazione giudiziale. Nella migliore delle ipotesi, è possibile che l’intero processo si chiuda entro poche settimane o al massimo in qualche mese.

Cos'e l'affidamento condiviso?

A seguito della cessazione del rapporto matrimoniale e della convivenza tra i genitori, l'affido condiviso garantisce ad entrambi di esercitare la responsabilità genitoriale. Con l'introduzione del principio di bigenitorialità i figli hanno diritto a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori. Ciò significa, all’atto pratico, che nessuno dei due genitori potrà prendere decisioni di maggiore interesse per i figli all’insaputa dell’altro. A seguito di tale riforma non si parla più di genitore affidatario ma “collocatario”, cioè il genitore che vivrà con i figli in via prevalente. Il genitore non convivente, invece, provvede al mantenimento versando all’altro un assegno il cui ammontare varia a seconda di una serie di elementi: i redditi, i tempi di permanenza del figlio, le esigenze dei figli, l’assegnazione della casa familiare.

  • ESTRATTO INTEGRALE DELL’ATTO DI MATRIMONIO
  • CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA, ANCHE CONTESTUALE, DI ENTRAMBI I CONIUGI (NON È POSSIBILE UTILIZZARE L’AUTOCERTIFICAZIONE)
  • DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DI ENTRAMBI I CONIUGI
  • COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI ENTRAMBI I CONIUGI
  • COPIA DEL CODICE FISCALE DI ENTRAMBI I CONIUGI