MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE: CHI PUÒ RICHIEDERLO?

MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE: CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Chi ha il diritto di agire in giudizio per ottenere il mantenimento di un figlio maggiorenne non ancora
economicamente indipendente in caso di inadempimento di uno dei genitori?

Diritti di azione per il mantenimento del figlio maggiorenne
Nel caso di un figlio maggiorenne che non abbia raggiunto l’autosufficienza economica, la giurisprudenza
italiana riconosce una “legittimazione concorrente”, ovvero il diritto di agire in giudizio sia al figlio stesso
sia al genitore convivente. Questo significa che, qualora il genitore obbligato non ottemperi al pagamento del mantenimento, entrambe le parti (figlio e genitore convivente) sono legittimate a intraprendere un’azione legale per ottenere l’assegno.

Il ruolo del figlio maggiorenne: In quanto diretto beneficiario, il figlio ha il diritto di agire in giudizio
autonomamente, in quanto il mantenimento è un suo diritto personale e diretto. Questa autonomia
giuridica si attiva una volta raggiunta la maggiore età, che attribuisce al figlio stesso la capacità di tutelare
i propri diritti in sede legale.

Il ruolo del genitore convivente.
Anche il genitore presso il quale il figlio risiede, comunemente indicato come “genitore collocatario,” ha
il diritto di agire per il pagamento del mantenimento. Questo diritto è giustificato dal fatto che tale
genitore continua a sostenere economicamente il figlio, per cui è anch’esso parte interessata a che venga
garantita la sussistenza dell’assegno di mantenimento.

La questione della convivenza
Un aspetto cruciale della legittimazione del genitore collocatario è la condizione di convivenza con il
figlio. La convivenza conferisce al genitore convivente il diritto di azione in quanto titolare di un interesse
concreto nel garantire il mantenimento del figlio. Se il figlio maggiorenne non convive più con alcun
genitore, ad esempio, vivendo da solo, la legittimazione attiva sarà esclusivamente sua, essendo ormai
autonomo nella gestione delle proprie necessità quotidiane.

La giurisprudenza è intervenuta per precisare che la legittimazione del genitore collocatario non viene
meno se il figlio si trova temporaneamente fuori sede per motivi di studio, ad esempio per frequentare
l’università in un’altra città. In questi casi, la residenza presso la casa genitoriale rimane formalmente il
suo riferimento stabile, e il genitore continua a provvedere al sostentamento. Di conseguenza, il genitore
convivente mantiene il diritto di agire in giudizio per ottenere il mantenimento.

Legittimazione concorrente.
La legittimazione concorrente non implica che vi sia una scelta esclusiva tra il figlio e il genitore
convivente; entrambi possono infatti decidere di agire sia individualmente sia in modo congiunto contro il genitore inadempiente. Questa possibilità di azione simultanea conferisce una maggiore forza alla
richiesta, offrendo sia al figlio maggiorenne che al genitore collocatario una tutela più efficace per
garantire il mantenimento dovuto.

Conclusione
In sintesi, la normativa e la giurisprudenza italiana stabiliscono che sia il figlio maggiorenne
economicamente dipendente sia il genitore convivente possono agire in giudizio per il mantenimento,
ciascuno con un diritto pieno e autonomo. La condizione di convivenza resta determinante per la
legittimazione del genitore, mentre il figlio ha sempre diritto di azione diretta dal momento in cui
raggiunge la maggiore età.

Consulenza Immediata ORA!!!!

Avvocato Diritto di Famiglia Filomena Somma

Articoli diritto di famiglia

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*
*